Riporto questo stralcio di articolo a pag. 17 del BURVeT riguardante l’esercizio della pesca nella regione Veneto perché credo ci possa interessare da vicino. Chi intendesse prenderne visione integralmente può collegarsi al sito della Regione Veneto al link : http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/SommarioSingoloBur.aspx?num=62&date=24/06/2014 Quello che non si dice nell’articolo di legge è in che modo si può esercitare la pesca nelle zone no kill, cioè se si può pescare a piede asciutto o in acqua. Opinione del tutto personale, vista la prossimità al periodo di riproduzione delle nostre specie predilette, da veri PAM quali siamo, “il piede asciutto” è da preferire.
r.t.
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 62 del 24 giugno 2014 pag. 17
(Codice interno: 276456)
LEGGE REGIONALE 19 giugno 2014, n. 18
Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifiche dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, le parole: “dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo” sono sostituite con le parole:”dal primo giorno di ottobre all’ultimo giorno di febbraio”.
2. All’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Il divieto di cui al comma 2, limitatamente al mese di ottobre, non sussiste nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all’articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione.”.
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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.
Venezia, 19 giugno 2014
Luca Zaia